La legge sulle locazioni estive

Seconda casa croce e delizia degli italiani: con il calo dei prezzi dovuto alla crisi economica molti titolari di immobili hanno revocato dalla vendita le proprietà immobiliari per ricorrere alla locazione estiva. Vediamo insieme la Legge che le regola. Anzitutto precisiamo che ogni locazione di breve durata, sia di immobili al mare che di immobili situati in omntagna o nelle città d’arte, deve essere regolamentata. Con la crisi economica e la svalutazione immobiliare i contratti turistici sono aumentati in numero sempre crescente.

Con un decreto ministeriale ad Hoc, gli affitti turistici vengono regolamentati con due tiplogie contrattuali ben precise, create ad arte per permettere ai privati cittadini di poter usare quella più adatta al loro tipo di esigenza: contratto d’affitto per case vacanze e per weekend. La legge 431/98 infatti ricnosce la sola forma scritta per ogni tipo di locazione come forma contrattuale valida. L’opponibilità a terzi, la registrazione e/o la trascrizione del contratto viene garantita, unitamente ai diritti delle parti, solo con questa forma. Confedilizia ha preparato due modelli contrattuali per aiutare il cittadino che si trovi a dover regolamentare affitti Casa Vacanze e/o Week-End

Per essere considerate validi ai fini di legge e quindi utlizzabili in giudizio qualora fosse necessario e/o per non incorrere in sanzioni fiscali ed amministrative, i contratti turistici devono possedere alcune caratteristiche fondamentali. Vediamo nello specifico quelle del contratto “casa vacanze”:

1) data di inizio e data di fine dela rapporto locativo e del contratto..
2) Canone di Locazione complessivo ed eventuali ratei se previsti (importo da considerarsi imponibile ai fini delle dichiarazioni I.R.P.E.F.)
3) Identificazione catastale dei beni Immobili oggetto del contratto di locazione.
4) Dichiarazione dell’inquilino sulla natura Turistica della locazione.
5) Cauzione a garanzia dello stato dei luoghi ( Massimo 3 mensilità).
6) Eventuali oneri accessori che dovessero rimanere a carico dell’inquilino
7) Autodichiarazione del conduttore sulla sul suo reale indirizzo di residenza, che deve necessariamente differire da quello dell’immobile locato..

Il contratto week end, utilizzato per periodi locativi di 2-3 giorni, deve conenere le stesse dichiarazioni d cui sopra, con espressa indicazione dei cosnumi delle utenze forfettari e che la locazione non prevede cambio biancheria ne pulizia dei locali per evitare di ricadere nell’attività di affittacamere.

A cura di Agenzia Immobiliare Pratoranieri Mare – Agenzia Immobiliare Follonica

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